Art. 6.
(Disciplina del segreto sugli atti del Comitato parlamentare).

      1. Le sedute e gli atti del Comitato parlamentare sono, di regola, segreti, salve le limitazioni e le deroghe espressamente previste dal regolamento interno. In ogni caso, il regolamento interno non può mai derogare al segreto di Stato. Nell'ipotesi di dati o informazioni rilevanti per l'esistenza o il funzionamento dei Servizi di cui agli articoli 11 e 12, ogni deroga al segreto è adottata d'intesa con il Governo.
      2. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente a tutte le informazioni acquisite in occasione ed a causa della partecipazione alle attività del Comitato, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. Al medesimo vincolo di segretezza sono sottoposti i funzionari e il personale addetti e tutte le altre persone che collaborano a qualsiasi titolo con il Comitato, anche successivamente alla cessazione del rapporto con lo stesso.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto previsto dal presente articolo è punita con la reclusione da uno a sei anni.
      4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene previste al comma 3 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del Comitato dei quali è stata vietata la divulgazione.
      5. La condanna per taluno dei fatti previsti dai commi 3 e 4 comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

 

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      6. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l'adozione di misure idonee ad assicurare la tenuta della riservatezza delle informazioni classificate trasmesse al Comitato parlamentare.